14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1109 del 24 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In materia di disciplina delle spese nel caso di estinzione del processo esecutivo, l’art. 632, primo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 12, legge n. 302 del 1998, nella parte in cui prevede che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione, se richiesto, provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, non stabilisce un’eccezione alla regola generale fissata dall’ultimo comma [ mediante rinvio all’art. 310, quarto comma, c.p.c. ], in virtù della quale le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sopportate, ma ne permette la liquidazione esclusivamente qualora, in forza di ulteriori norme, nonostante l’estinzione del processo, una delle parti abbia il diritto di ottenerne dalle altre il rimborso. Pertanto, nel procedimento di espropriazione presso terzi dichiarato estinto a seguito di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, che non abbia chiesto l’accertamento del relativo obbligo, le spese del procedimento restano a carico del creditore e, conseguentemente, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, dichiarata l’estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti, e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
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