17 Mar Articolo 310 Codice di procedura civile — Effetti dell’estinzione del processo
L’estinzione del processo non estingue l’azione [ 2945 c.c. ].
L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 26309/2017
La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice, sicché l’esercizio dell’azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l’inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall’art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell’effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica.
Cass. civ. n. 13975/2013
In base al disposto dell’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., la pronuncia della Corte della cassazione che regola la competenza continua a spiegare i suoi effetti per il futuro, nonostante l’estinzione per mancata riassunzione del processo nel corso del quale la medesima statuizione sulla competenza sia stata emessa.
Cass. civ. n. 8720/2010
L’estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.
Cass. civ. n. 23408/2007
In conformità alla regola generale dettata dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto quelle sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto e, conseguentemente, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, dichiarata l’estinzione del processo, provvede alla liquidazione ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti e non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 17172/2007
In tema di risarcimento del danno conseguente a reato, fermo restando che l’azione legittimamente esercitata in sede civile può essere proseguita e decisa in tale sede, l’estinzione del giudizio, derivante dal trasferimento dell’azione civile nel processo penale ex art. 75 c.p.p., non si produce automaticamente, ma intanto opera in quanto l’effetto estintivo sia eccepito ai sensi dell’art. 307 c.p.c.
Cass. civ. n. 17156/2007
Nel sistema delineato dall’art. 2945 c.c., l’instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che definisce il giudizio. Quando il processo si estingue, invece, la prescrizione decorre dalla data dell’atto interruttivo. Non può, pertanto, prodursi l’effetto interruttivo sospensivo enunciato nel citato art. 2945, comma secondo, quando un processo, all’esito di una pronuncia declinatoria della competenza, non sia tempestivamente riassunto, non potendo più ravvisarsi l’unicità del processo. Tuttavia, nel diverso caso in cui prima della declaratoria d’incompetenza la stessa domanda con le stesse parti venga proposta davanti al giudice competente (e non venga dichiarata la litispendenza), l’assoluta identità del secondo giudizio consente di ritenere unico il processo e, conseguentemente, prodotto l’effetto interruttivo permanente dalla data dell’atto introduttivo del primo giudizio.
Cass. civ. n. 1090/2007
La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice, sicché l’esercizio dell’azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l’inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall’art. 310 secondo comma c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative (come ad es. quella di cui all’art. 2954 terzo comma c.c.).D’altra parte, la non estensione alla decadenza dell’effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 cod. civ, è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica.
Cass. civ. n. 10760/1999
Le sentenze che, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., non vengono travolte dalla pronuncia di estinzione del giudizio sono soltanto le sentenze non definitive (oltre che quelle sulla competenza) pronunziate prima che si perfezionasse la fattispecie estintiva. Tra queste non rientra pertanto la sentenza di appello, successivamente cassata, con la quale sia stata riformata la sentenza di estinzione pronunciata in primo grado. Ne consegue che qualora l’estinzione del processo sia affermata in primo grado, negata in grado di appello, e confermata nel giudizio di cassazione, la sentenza di appello non ha alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, la quale ricomincia a decorrere dalla data della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 2945, comma terzo, c.c.
Cass. civ. n. 11845/1993
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato la propria incompetenza (chiudendo perciò il processo innanzi a sé) ed abbia rimesso la regolamentazione delle spese, in violazione dell’art. 91 comma primo c.p.c., al giudice dichiarato competente, può essere impugnata dalla parte che intenda dolersi della mancata pronuncia sulle spese esclusivamente con l’appello. Tuttavia, intervenuta l’estinzione del processo per mancata costituzione di entrambe le parti nel termine loro rispettivamente assegnato nella causa riassunta davanti al giudice dichiarato competente e divenuta, pertanto, inefficace la sentenza pronunciata in prime cure (art. 310 c.p.c.), l’appello deve essere dichiarato improcedibile, restando le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 cit., comma quarto).
Cass. civ. n. 10173/1993
Il principio fissato dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest’ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente però alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi dell’estinzione.
Cass. civ. n. 5063/1993
L’estinzione del processo dopo la sentenza non definitiva di accertamento del diritto al risarcimento del danno non preclude la proposizione di una nuova azione per la liquidazione di tale danno, atteso che, a meno che si siano verificate ipotesi di decadenza o di prescrizione, essa, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., non estingue il diritto o l’azione, né quest’ultima si esaurisce solo perché è stata esercitata in un processo ove non abbia condotto ad un provvedimento sul merito.
Cass. civ. n. 4113/1985
L’estinzione del processo non rende inefficaci, a norma dell’art. 310, secondo comma, c.p.c., le sentenze che siano state in precedenza rese su questioni di merito, e che siano quindi idonee ad acquistare autorità di giudicato. Pertanto, qualora il giudice di secondo grado, con sentenza non definitiva, pronunci la separazione personale dei coniugi, e disponga ulteriore istruttoria in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, il successivo verificarsi dell’estinzione del processo non travolge tale sentenza, la quale resta impugnabile con ricorso per cassazione, indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto di riserva di impugnazione differita unitamente alla sentenza definitiva (che non può più essere pronunciata).
Cass. civ. n. 6206/1982
Le sentenze che regolano la competenza, alle quali fa riferimento il secondo comma dell’art. 310 c.p.c. per conservarne l’efficacia pur dopo l’estinzione del processo durante il quale sono state pronunciate, sono soltanto quelle di cassazione emesse ai sensi degli artt. 42 e seguenti dello stesso codice, mentre le pronunce sulla competenza rese dal giudice del merito, anche se passate in cosa giudicata, perdono efficacia ove sopravvenga l’estinzione, con la conseguenza che il giudice successivamente adito può decidere autonomamente sulla propria competenza.
Cass. civ. n. 5021/1977
L’art. 310 c.p.c., secondo cui l’estinzione del processo rende inefficace gli atti compiuti, si riferisce agli atti del giudizio di cognizione ordinaria, ma non estende la sua efficacia al decreto ingiuntivo opposto. Quest’ultimo, infatti, acquista efficacia esecutiva, a norma dell’art. 653 c.p.c., qualora con ordinanza sia dichiarata l’estinzione del giudizio di opposizione.
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