Art. 311 – Codice di procedura civile – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [281 bis ss.], in quanto applicabili.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8108/2016
Nei procedimenti dinanzi al giudice di pace deve essere concesso un rinvio all'attore, ove lo richieda, per poter replicare alla domanda riconvenzionale del convenuto.
Cass. civ. n. 1539/2012
Ai rapporti tra sede principale e sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace è applicabile l'art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ. - posto che, secondo l'art. 311 cod. proc. civ., il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto non appositamente regolato, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. Ne consegue che anche con riferimento a tale organo giudiziario, i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime è fissato da detta norma. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 15728/2010
Nel regime previsto dall'art. 339 cod. proc. civ., anteriormente alla modifica di cui alla legge n. 40 del 2006, qualora una sentenza del giudice di pace sia stata contemporaneamente impugnata con l'appello e con il ricorso per cassazione, la pronuncia di inammissibilità di quest'ultimo, per essere la sentenza appellabile, determina la formazione di un giudicato interno che deve essere rilevato di ufficio dalla Corte di Cassazione laddove essa sia stata investita di un nuovo ricorso all'esito del giudizio di appello, nel quale la corte di merito abbia a sua volta ritenuto l'inammissibilità del gravame a favore del ricorso per cassazione. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 19/07/2005).
Cass. civ. n. 9754/2010
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 c.p.c., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, c.p.c., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito.
Cass. civ. n. 10331/2008
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la maggiore snellezza del rito da osservare non comporta deroghe al sistema delle preclusioni delineato dalla disciplina del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica cui l'art. 311 c.p.c. rinvia né in particolare al divieto di proporre domande nuove, né la natura eventualmente equitativa della decisione, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., esime il giudice dal rispetto delle norme di carattere processuale, concernendo esclusivamente il diritto sostanziale.
Cass. civ. n. 9725/2008
In caso di procedimento dinanzi al giudice di pace, il presupposto della prova delegata ricorre nell'ipotesi in cui la prova debba essere assunta fuori dal territorio dell'ufficio del giudice di pace delegante, pur se l'ufficio del giudice delegato sia posto nel circondario dello stesso tribunale. Invero, il necessario coordinamento delle norme previste per il giudizio dinanzi al tribunale con quelle che disciplinano il giudizio dinanzi al giudice di pace, stante il rinvio alle prime di cui all'art. 311 cod. proc. civ., comporta che il termine "circoscrizione", cui fa riferimento l'art. 203 cod. proc. civ., vada interpretato come ambito territoriale entro il quale qualsiasi giudice svolge le funzioni inerenti al proprio ruolo. (Rigetta, Giud. pace Francavilla Fontana, 10 Novembre 2004).
L'art. 203 cod. proc. civ. é applicabile al giudizio davanti al giudice di pace, stante il rinvio operato dall'art. 311 cod. proc. civ. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; tuttavia, in tal caso, il giudice delegato per l'assunzione delle prove non può che essere il giudice di pace e non il giudice istruttore del luogo in cui la prova deve essere assunta, sia perché l'indicazione "giudice istruttore" contenuta nel citato art. 203 cod. proc. civ. pone riferimento non ad un ufficio giudiziario ma ad una funzione che appartiene ad ogni giudice di primo grado, sia perchè la norma discorre di "giudice istruttore" non solo in relazione al giudice delegato ma anche a quello delegante, sia, infine, perché militano a favore di tale interpretazione ragioni di economia processuale e di ragionevolezza, consentendosi in tal modo l'assunzione della prova da parte di un giudice di pari competenza di quello delegante e sottoposto alle medesime regole processuali. (Rigetta, Giud. pace Francavilla Fontana, 10 Novembre 2004).
Cass. civ. n. 23574/2007
Poiché il procedimento davanti al giudice di pace è regolato, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., dalle norme relative a quello davanti al Tribunale, al medesimo è applicabile anche l'art. 178 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 353 del 1990. Ne deriva che, avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione.
Cass. civ. n. 2548/2007
In base all'art. 311 c.p.c. il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; ne consegue che, ai sensi degli artt. 74 e 75 disp. att. c.p.c., qualora nel fascicolo di parte non sia stata rinvenuta la nota spese e manchi l'annotazione del cancelliere, il deposito deve considerarsi privo di dimostrazione e come non effettuato, e il giudice di pace, nel liquidare le spese processuali, non è tenuto a tener conto di altre indicazioni che non siano quelle desumibili dagli atti di causa regolarmente depositati. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si lamentava che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata dal g.d.p. senza tener conto della nota spese versata in atti, priva di timbro di deposito e sottoscrizione del cancelliere non essendo tali formalità necessarie nel giudizio dinanzi al giudice di pace).
Cass. civ. n. 17144/2006
Nelle controversie avanti al giudice di pace, qualora nella prima udienza - nella quale deve concentrarsi lo svolgimento dell'attività processuale, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ. - il giudice abbia, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, rinviato la trattazione ad una successiva udienza, al convenuto che si costituisca tardivamente resta preclusa la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, ed il giudice non deve esaminare tale eccezione essendosi a sua volta, precluso nella prima udienza ogni potere di rilevazione. (Rigetta, Giud. pace Roma, 26 Aprile 2002).
Cass. civ. n. 5131/2000
Il potere decisionale equitativo del giudice di pace - esprimente un'equità formativa (o sostitutiva) della norma da applicare e non correttiva (o integrativa) di una norma giuridica preventivamente individuata - attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio concernenti la domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (e, quindi, utilizzabili in funzione della decisione di merito) e non anche le questioni di ordine processuale le quali, per il loro rilievo pubblicistico, non si sottraggono al principio di stretta legalità. Con riferimento a tali ultime questioni va considerato che il procedimento davanti al giudice di pace, in base all'art. 311 c.p.c., è retto, per tutto ciò che non è regolato nel titolo secondo del libro secondo del codice di rito o in altre espresse disposizioni, dalla norme relative al procedimento davanti al tribunale in quanto applicabili, oltre che da quelle contenute nel libro primo del codice stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza nella quale un giudice di pace aveva ritenuto di risolvere secondo equità la questione preliminare della propria competenza per territorio che, peraltro, nessuna delle parti gli aveva posto).