Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23574 del 14 novembre 2007

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23574 del 14 novembre 2007

Testo massima n. 1

Poiché il procedimento davanti al giudice di pace è regolato, ai sensi dell’art. 311 c.p.c., dalle norme relative a quello davanti al Tribunale, al medesimo è applicabile anche l’art. 178 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 353 del 1990. Ne deriva che, avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze