Art. 281 bis – Codice di procedura civile – Norme applicabili
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 16039/2024
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.
Cass. civ. n. 14136/2013
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assuma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, può stabilire di decidere separatamente dal merito le questioni di giurisdizione e di competenza ovvero altre questioni pregiudiziali di rito, ma è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in quanto una decisione sulla competenza, ancorché implicita, può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano natura di sentenza. Ne deriva che, quando ci si trovi davanti ad un provvedimento relativo all'ordine del processo e, tuttavia, contenente affermazioni relative alla competenza (come quella secondo cui "l'eccezione pregiudiziale non è idonea a definire il giudizio"), alle stesse si deve attribuire un valore di mero provvedimento sulla gestione dell'istruttoria, con conseguente esclusione della sua impugnabilità.
Cass. civ. n. 5186/2012
Il tribunale in composizione monocratica può emettere un provvedimento di sospensione del processo anche dopo avere trattenuto la causa in decisione, atteso che, per effetto del richiamo compiuto dall'art. 281 bis c.p.c., anche nel procedimento davanti ad esso è applicabile l'art. 279, primo comma, c.p.c., ai sensi del quale, nel testo anteriore come in quello successivo alla modifica operata dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve ritenersi consentito al giudice di emettere in sede decisoria ordinanza di sospensione, costituendo questa un provvedimento non decisorio, e che attiene "lato sensu" all'istruzione della causa.