Art. 281 ter – Codice di procedura civile – Poteri istruttori del giudice
Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16039/2024
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.
Cass. civ. n. 18324/2015
Il potere officioso del giudice di disporre l'assunzione del teste di riferimento ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emergeva già dalle allegazioni di una delle parti.
Cass. civ. n. 707/2004
In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace (in forza dell'art. 311 c.p.c. disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme relative al procedimento avanti al Tribunale, in quanto applicabili), ben può tale giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, 281 bis, 270 e 107 c.p.c., ordinare la chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c. «in ogni momento» del giudizio di primo grado, senza limiti di tempo, e quindi anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria orale, non essendo al riguardo vincolato dalle preclusioni in cui siano eventualmente incorse le parti originarie per effetto dell'art. 320 c.p.c., giacchè, attese le finalità pubblicistiche che presiedono alla chiamata del terzo iussu iudicis la deroga al regime delle ordinarie preclusioni nascente dal combinato disposto di cui agli artt. 270 e 184 bis c.p.c. non può non trovare applicazione anche nel procedimento in questione, atteso che l'economia dei giudizi e l'uniformità dei giudicati sono valori che devono prevalere sulle pure apprezzabili esigenze di snellezza e celerità a tale procedimento impresse dalla riforma del 1990, come si desume dalla circostanza che proprio con il mantenere in tale occasione immutata la disciplina dell'istituto in questione il legislatore ha dimostrato di considerare le suindicate finalità pubblicistiche come meritevoli di maggiore tutela.