Art. 281 – Codice di procedura civile – Rinnovazione di prove davanti al collegio
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16039/2024
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.
Cass. civ. n. 9322/2010
L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Rigetta, App. Bologna, 20/05/2005).
Cass. civ. n. 10023/2004
Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995, per il quale viene in considerazione il regime normativo anteriore alla novella del codice di rito di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modificazioni, ove la causa venga rimessa all'istruttore a seguito di un'ordinanza collegiale per l'adempimento di ulteriori indagini, le domande formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale della fase precedente vengono a far parte del "thema decidendum" e devono essere quindi esaminate dal giudice di primo (o di unico) grado qualora su di esse, riproposte nella successiva fase di trattazione della causa e riprodotte nella nuova precisazione delle conclusioni, sia intervenuta, in tale seconda fase, l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, avendo in tal caso siffatte domande, inefficaci in occasione della precedente rimessione della causa al Collegio, successivamente acquistato detta efficacia, confluendo nelle altre conclusioni antecedentemente assunte dalla parte.
Cass. civ. n. 2085/1993
La facoltà che l'art. 281 c.p.c. attribuisce al collegio di ordinare la riassunzione davanti a sé di un mezzo di prova già assunto dal giudice istruttore può essere esercitata anche al fine di consentire la ripetizione, sulla stessa formula, del giuramento suppletorio, nel caso di riscontrate inesattezze nel processo verbale della precedente assunzione.
Cass. civ. n. 402/1950
L'apprezzamento sulla necessità di procedere alla rinnovazione di mezzi istruttori davanti al collegio a norma dell'art. 281 c.p.c. è incensurabile in cassazione.