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Articolo 281 Codice di procedura civile — Rinnovazione di prove davanti al collegio

Articolo 281 Codice di procedura civile — Rinnovazione di prove davanti al collegio

Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2085/1993

La facoltà che l’art. 281 c.p.c. attribuisce al collegio di ordinare la riassunzione davanti a sé di un mezzo di prova già assunto dal giudice istruttore può essere esercitata anche al fine di consentire la ripetizione, sulla stessa formula, del giuramento suppletorio, nel caso di riscontrate inesattezze nel processo verbale della precedente assunzione.

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Cass. civ. n. 402/1950

L’apprezzamento sulla necessità di procedere alla rinnovazione di mezzi istruttori davanti al collegio a norma dell’art. 281 c.p.c. è incensurabile in cassazione.

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