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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10023 del 25 maggio 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10023 del 25 maggio 2004

Testo massima n. 1

Qualora il convenuto, nel resistere alla domanda attrice, indichi un terzo quale responsabile dei fatti contestati e il giudice, ritenendo la comunione di cause, ordini la chiamata in causa di detto terzo, qualora venga accolta, anche parzialmente, la domanda attrice nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità del terzo, non possono essere poste le spese di lite sostenute dal terzo a carico della parte attrice, ancorché quest’ultima, quale parte più diligente, abbia provveduto a notificare al terzo l’atto di chiamata.

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