17 Mar Articolo 280 Codice di procedura civile — Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio
Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto dall’articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma.
Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11272/1995
L’ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all’istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa (art. 280 c.p.c.), anche le parti debbono essere necessariamente investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande (emendatio libelli), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove.
Cass. civ. n. 5806/1982
Nel sistema del codice di rito, le ordinanze collegiali hanno lo stesso carattere delibativo e provvisorio che hanno quelle del giudice istruttore, mirando all’unico fine di provvedere all’istruzione della causa, sicché esse, salve le limitazioni di cui all’art. 177 c.p.c., sono sempre modificabili e revocabili mediante la successiva sentenza, che rimane così il tipico e definitivo provvedimento decisorio, l’unico che debba essere impugnato per impedire il passaggio in giudicato di tutte le questioni che solo in essa hanno trovato definitiva soluzione.
Cass. civ. n. 4378/1982
Le ordinanze, anche se emesse dal collegio, conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale, pur quando involgano questioni attinenti al merito, sicché non possono produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili anche per implicito (salve le limitazioni di cui all’art. 177 c.p.c.) mediante la successiva sentenza, la quale rimane definitivo provvedimento decisorio. Né è configurabile un vizio di contraddittorietà tra la sentenza e la precedente ordinanza, risolvendosi il contrasto in una implicita revoca di quest’ultima.
Cass. civ. n. 5079/1978
L’ordinanza con la quale il collegio, decidendo una delle due cause riunite, disponga l’ulteriore istruzione riguardo all’altra causa, ha contenuto esclusivamente istruttorio ed è pertanto insuscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
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