14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11272 del 28 ottobre 1995
Testo massima n. 1
L’ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all’istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa [ art. 280 c.p.c. ], anche le parti debbono essere necessariamente investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande [ emendatio libelli ], le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]