17 Mar Articolo 312 Codice di procedura civile — Poteri istruttori del giudice
Posted at 10:25h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo – Del processo di cognizione > Titolo II – Del procedimento davanti al giudice di pace > Capo I – Disposizioni comuni
[ Il pretore o il giudice di pace può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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