Art. 313 – Codice di procedura civile – Querela di falso
Se è proposta querela di falso [221 c.p.c. ss.], [il pretore o] il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 196/2014
La necessità che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non è necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante è noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato.
Cass. civ. n. 4231/2007
Nel caso che, all'interno di un giudizio civile, venga introdotto un giudizio incidentale di falso, ne deriva la necessità di sospendere il processo principale fino alla decisione di quello pregiudiziale di falso. La causa di sospensione del processo principale viene meno non al verificarsi di una qualsiasi ipotesi di cancellazione della causa incidentale dal ruolo, di sospensione o di interruzione di essa, ma soltanto quando il giudizio di falso sia stato deciso con sentenza di merito passata in giudicato ovvero quando esso si sia estinto e l'estinzione sia stata dichiarata con sentenza dal collegio ovvero dall'istruttore con ordinanza non più impugnabile col reclamo al collegio ai sensi degli artt. 308 e 178 c.p.c.; fino a quel momento, non può dirsi cessata la causa di sospensione ex art. 295 c.p.c., per cui deve ritenersi legittimo il rifiuto del giudice di proseguire il procedimento principale, fissando l'udienza allo scopo. (Nella specie, la parte convenuta in un giudizio incidentale di falso aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'attore aveva aderito alla indicazione del giudice competente; il giudice, di fronte al quale era pendente la querela di falso, aveva cancellato dal ruolo la causa e l'attore aveva presentato istanza al giudice della causa principale per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio, che questi aveva rigettato, con valutazione la cui fondatezza è stata confermata dalla S.C.).
Cass. civ. n. 21062/2006
In materia di querela di falso, il giudice dinanzi al quale la querela sia proposta, anche se privo della competenza a conoscerne (nel caso di specie, giudice di pace) è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 c.p.c. e, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al tribunale per il relativo procedimento, ai sensi dell'art. 313 c.p.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, con la quale il giudice di pace aveva bensì provveduto a verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità consistente nella sottoscrizione dell'atto personalmente o da parte di un procuratore speciale, ma aveva erroneamente ritenuto insussistente il requisito stesso, a fronte del deposito da parte del difensore di un testo contenente la querela sottoscritto dalla parte personalmente, con delega all'avvocato per il deposito dell'atto).
Cass. civ. n. 5040/2005
La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso. L'omissione della sottoscrizione personale della parte o del procuratore speciale non può essere sanata successivamente mediante la sottoscrizione personale dell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale, a cui le parti siano state rimesse dal Pretore ai sensi dell'art. 313 c.p.c..
Cass. civ. n. 3848/1979
Qualora sia proposta querela di falso in corso di causa, il giudice deve interpellare, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., il presentatore del documento, chiedendogli se intenda valersene in giudizio, nel solo caso in cui questi sia colui che voglia giovarsi dell'atto, in quanto la suddetta norma si riferisce per l'interpello a chi esibisce il documento, avendo riguardo all'ipotesi normale (id quod plerumque accidit) che il presentatore dell'atto s'identifichi con la persona che di esso intenda giovarsi.
Cass. civ. n. 1092/1947
La sospensione del giudizio e il rinvio al tribunale costituiscono nel meccanismo funzionale della legge, provvedimenti equipollenti all'autorizzazione alla presentazione della querela di falso, di cui all'art. 222.
Cass. civ. n. 955/1946
Allorché la querela di falso è proposta davanti al pretore o al conciliatore, l'art. 318 c.p.c. fa obbligo al giudice unico soltanto di avvisare sulla rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione della causa, prima di sospendere il relativo giudizio e rimettere le parti davanti al tribunale per il procedimento di falso, non pure di giudicare sulla pertinenza e rilevanza della prova dedotta in ordine alla sussistenza del falso. Lo stabilire poi se il provvedere in ordine a tale prova spetti al giudice unico ovvero a quello collegiale dà luogo ad una questione di attribuzione, e non di competenza fra i due giudici che possa dar motivo di ricorso per regolamento di competenza.