17 Mar Articolo 313 Codice di procedura civile — Querela di falso
Se è proposta querela di falso [ 221 c.p.c. ss. ], [ il pretore o ] il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento . Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1092/1947
La sospensione del giudizio e il rinvio al tribunale costituiscono nel meccanismo funzionale della legge, provvedimenti equipollenti all’autorizzazione alla presentazione della querela di falso, di cui all’art. 222.
Cass. civ. n. 955/1946
Allorché la querela di falso è proposta davanti al pretore o al conciliatore, l’art. 318 c.p.c. fa obbligo al giudice unico soltanto di avvisare sulla rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione della causa, prima di sospendere il relativo giudizio e rimettere le parti davanti al tribunale per il procedimento di falso, non pure di giudicare sulla pertinenza e rilevanza della prova dedotta in ordine alla sussistenza del falso. Lo stabilire poi se il provvedere in ordine a tale prova spetti al giudice unico ovvero a quello collegiale dà luogo ad una questione di attribuzione, e non di competenza fra i due giudici che possa dar motivo di ricorso per regolamento di competenza.
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