14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21062 del 28 settembre 2006
Testo massima n. 1
In materia di querela di falso, il giudice dinanzi al quale la querela sia proposta, anche se privo della competenza a conoscerne [ nel caso di specie, giudice di pace ] è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 c.p.c. e, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l’impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al tribunale per il relativo procedimento, ai sensi dell’art. 313 c.p.c. [ Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, con la quale il giudice di pace aveva bensì provveduto a verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità consistente nella sottoscrizione dell’atto personalmente o da parte di un procuratore speciale, ma aveva erroneamente ritenuto insussistente il requisito stesso, a fronte del deposito da parte del difensore di un testo contenente la querela sottoscritto dalla parte personalmente, con delega all’avvocato per il deposito dell’atto ].
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