Cass. civ. n. 1092 del 9 luglio 1947

Testo massima n. 1


La sospensione del giudizio e il rinvio al tribunale costituiscono nel meccanismo funzionale della legge, provvedimenti equipollenti all'autorizzazione alla presentazione della querela di falso, di cui all'art. 222.

Normativa correlata