14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6206 del 18 novembre 1982
Testo massima n. 1
Il termine per la riassunzione della causa, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., decorre dalla data di comunicazione della sentenza, che abbia dichiarato l’incompetenza, o, in mancanza, da quella della notificazione, ma non già dal momento del passaggio in giudicato della decisione.
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Testo massima n. 2
Le sentenze che regolano la competenza, alle quali fa riferimento il secondo comma dell’art. 310 c.p.c. per conservarne l’efficacia pur dopo l’estinzione del processo durante il quale sono state pronunciate, sono soltanto quelle di cassazione emesse ai sensi degli artt. 42 e seguenti dello stesso codice, mentre le pronunce sulla competenza rese dal giudice del merito, anche se passate in cosa giudicata, perdono efficacia ove sopravvenga l’estinzione, con la conseguenza che il giudice successivamente adito può decidere autonomamente sulla propria competenza.
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