17 Mar Articolo 309 Codice di procedura civile — Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10796/2003
L’ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile né revocabile, con la conseguenza che, quand’anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione.
Cass. civ. n. 858/2000
È nulla per violazione dell’art. 309 c.p.c. la sentenza emessa a seguito di un giudizio di appello nel corso del quale la causa sia stata assegnata a decisione nonostante la comparizione alla prima udienza, per l’appellante, non del procuratore fornito della procura ad litem, ma di altro che del primo sia soltanto domiciliatario. In tale ipotesi, infatti, nella contumacia dell’appellato (che, peraltro, non potrebbe chiedere che si proceda in assenza della controparte), il giudice è tenuto, alla stregua dell’art. 181 c.p.c., a fissare una nuova udienza, e, in caso di mancata comparizione anche in tale occasione, a cancellare la causa dal ruolo ai sensi dell’art. 309 del codice di rito, applicabile, come il citato art. 181, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c., anche al procedimento d’appello.
Cass. civ. n. 5839/1993
La disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell’art. 348, primo comma c.p.c., la mancata comparizione di entrambe le parti non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
Cass. civ. n. 11271/1990
L’ordinanza con la quale il G.I. rinvia la causa ai sensi dell’art. 309 c.p.c., è suscettibile di riesame, perciò può essere revocata dallo stesso giudice che l’ha emessa, quando sia il frutto di un errore circa le condizioni richieste dalla legge per la sua emissione.
Cass. civ. n. 5763/1983
La disposizione dell’art. 309 c.p.c., secondo la quale, se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla udienza il giudice provvede a norma dell’art. 181, primo comma, c.p.c., nel senso che deve fissare un’udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite, si riferisce anche all’ipotesi che l’assenza delle parti si verifichi ad una udienza collegiale; di conseguenza il giudice collegiale, accertata la mancata comparizione di tutte le parti costituite all’udienza di discussione, è tenuto ad uniformarsi al combinato disposto dai citati artt. 309 e 181 c.p.c., e non può assegnare d’ufficio la causa a sentenza, la quale, se indebitamente emessa, è suscettibile d’impugnazione per violazione della richiamata normativa, sempre che il suo contenuto pregiudichi la parte impugnata.
Cass. civ. n. 5918/1980
L’irrevocabilità e la non impugnabilità dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, resa dal giudice istruttore a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c., non ostano a che il provvedimento medesimo possa essere rimosso e restare improduttivo di effetti quando risulti pronunciato in difetto dei presupposti di legge (nella specie, mediante riapertura del verbale d’udienza, avendo il giudice constatato la presenza dei procuratori delle parti, prima erroneamente esclusa).
Cass. civ. n. 4345/1980
Il provvedimento che dispone la cancellazione della causa dal ruolo (nella specie, ai sensi dell’art. 291, terzo comma, c.p.c.), anche quando rivesta la forma di sentenza o sia contenuto in una sentenza che decida questioni pregiudiziali, processuali o preliminari di merito, non acquista natura ed effetti decisori e non è soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, salvo che la cancellazione della causa dal ruolo abbia formato oggetto di dissenso tra le parti e sia stata disposta dal collegio con una sentenza, che regoli l’onere delle spese secondo il principio della soccombenza.
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