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Articolo 181 Codice di procedura civile — Mancata comparizione delle parti

Articolo 181 Codice di procedura civile — Mancata comparizione delle parti

Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Se l’attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3626/2014

Le disposizioni degli artt. 181 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l’instaurazione del rapporto processuale. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l’ulteriore trattazione della controversia l’eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito).

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Cass. civ. n. 27129/2009

Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per la sua attitudine a consentire la possibile riassunzione del giudizio, è, per definizione, privo del requisito della decisorietà, avendo soltanto carattere ordinatorio, con la sua conseguente inassoggettabilità al ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111, comma settimo, Cost. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare il riportato principio, ha dichiarato l’inammissibilità del proposto ricorso, rilevando, altresì, l’inutilità del rinnovo della notificazione, effettuata in violazione dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c., anche in considerazione del principio della ragionevole durata del processo).

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Cass. civ. n. 740/2005

Qualora l’attore si sia costituito in giudizio ma non sia comparso nè alla prima udienza nè a quella di rinvio, l’art. 181, secondo comma, c.p.c. attribuisce al convenuto la facoltà di chiedere o meno che si proceda in assenza di lui. In quest’ultimo caso il giudice è tenuto ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare estinto il processo; ma, nel silenzio della norma, non anche a pronunziare sulle spese di lite, potendo il giudice al riguardo provvedere, in base al principio della soccombenza virtuale, solamente qualora il convenuto viceversa chieda che si proceda in assenza dell’attore. Ne consegue che è nulla, in quanto contraria ai principi informatori della materia e priva di ogni ragionevolezza, la sentenza del giudice di pace contemplante, in difetto della suindicata richiesta da parte del convenuto, anche la liquidazione di tali spese.

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Cass. civ. n. 10397/1991

La circostanza che, mancata la comparizione di entrambe le parti all’udienza, il giudice, anziché applicare gli artt. 181 e 309 c.p.c., si limiti a differire la trattazione del processo ad altra udienza non lede, in sé, alcun interesse della parte non comparsa, in quanto una siffatta lesione può verificarsi solo quando la mancata comparizione si inserisca in una più ampia fattispecie, cui una norma ricolleghi determinati effetti: ciò che non si verifica nel caso suddetto, in quanto il diritto alla comunicazione della nuova udienza non è un effetto legale della mancata comparizione, ma soltanto dell’applicazione dell’art. 181, primo comma, c.p.c., preordinata a rendere avvertite le parti delle conseguenze che derivano dalla loro mancata ulteriore comparizione. Pertanto, quando l’udienza non è fissata, sia pure per errore, in base all’applicazione della testè citata norma, non opera il dovere dell’ufficio a dare ed il diritto delle parti a ricevere la comunicazione dell’udienza stessa e vale la regola generale per cui i provvedimenti pronunciati dal giudice in udienza (art. 180, primo comma, c.p.c.) si ritengono conosciuti dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (art. 176 secondo comma, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 232/1984

L’istituto della cancellazione dal ruolo della causa, per inattività delle parti non trova applicazione nel giudizio di cassazione, soggetto ad impulso d’ufficio.

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Cass. civ. n. 5918/1980

L’irrevocabilità e la non impugnabilità dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, resa dal giudice istruttore a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c., non ostano a che il provvedimento medesimo possa essere rimosso e restare improduttivo di effetti quando risulti pronunciato in difetto dei presupposti di legge (nella specie, mediante riapertura del verbale d’udienza, avendo il giudice constatato la presenza dei procuratori delle parti, prima erroneamente esclusa).

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