14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 3626 del 17 febbraio 2014
Testo massima n. 1
Le disposizioni degli artt. 181 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l’instaurazione del rapporto processuale. [ In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l’ulteriore trattazione della controversia l’eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]