14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11271 del 22 novembre 1990
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’ordinanza con la quale il G.I. rinvia la causa ai sensi dell’art. 309 c.p.c., è suscettibile di riesame, perciò può essere revocata dallo stesso giudice che l’ha emessa, quando sia il frutto di un errore circa le condizioni richieste dalla legge per la sua emissione.
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