Cass. civ. n. 4345 del 8 luglio 1980
Testo massima n. 1
Il provvedimento che dispone la cancellazione della causa dal ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 291, terzo comma, c.p.c.), anche quando rivesta la forma di sentenza o sia contenuto in una sentenza che decida questioni pregiudiziali, processuali o preliminari di merito, non acquista natura ed effetti decisori e non è soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, salvo che la cancellazione della causa dal ruolo abbia formato oggetto di dissenso tra le parti e sia stata disposta dal collegio con una sentenza, che regoli l'onere delle spese secondo il principio della soccombenza.