Cass. civ. n. 13975 del 3 giugno 2013

Testo massima n. 1


In base al disposto dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., la pronuncia della Corte della cassazione che regola la competenza continua a spiegare i suoi effetti per il futuro, nonostante l'estinzione per mancata riassunzione del processo nel corso del quale la medesima statuizione sulla competenza sia stata emessa.

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