14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7764 del 14 aprile 2005
Posted at 17:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
In base al disposto degli articoli 632 e 310 c.p.c., nel caso di estinzione della procedura esecutiva le spese dell’esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l’estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o dall’inattività.
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Testo massima n. 2
L’eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo — perché notificato fuori termine — non è rilevabile d’ufficio.
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