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Articolo 385 Codice di procedura civile — Provvedimenti sulle spese

Articolo 385 Codice di procedura civile — Provvedimenti sulle spese

La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14267/2017

Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell’intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.

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Cass. civ. n. 12171/2009

Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso sia rigettato, ma il controricorso sia inammissibile per mancanza di motivi ed il controricorrente non abbia svolto alcuna attività difensiva, nessun provvedimento dev’essere adottato in ordine alle spese.

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Cass. civ. n. 4829/2009

Nel giudizio di cassazione configura un ipotesi di colpa grave tale da legittimare l’irrogazione, a carico del soccombente, dell’ulteriore somma di cui all’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., aggiunto dalla legge n. 40 del 2006, il caso del ricorrente che, oltre ad omettere negligentemente la formulazione dei quesiti di diritto, si sia limitato a riproporre le questioni di merito precedentemente dedotte, senza cogliere le “rationes decidendi” e reiterando censure del tutto generiche ed inidonee a configurare i profili di erroneità della sentenza impugnata.

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Cass. civ. n. 2636/2009

In tema di spese giudiziali, configura ipotesi di colpa grave – tale da legittimare l’irrogazione, a carico del soccombente, dell’ulteriore somma di cui all’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dalla d.lgs. n. 40 del 2006 – l’aver proposto il ricorso per cassazione a mezzo di un difensore privo di procura speciale (richiesta testualmente dall’art. 365 cod. proc. civ.) ed agente in forza di una procura generale, rilasciata anteriormente alla data di emanazione della sentenza impugnata, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è indispensabile la posteriorità della procura.

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Cass. civ. n. 25831/2007

Affinché sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 385, ultimo comma, c.p.c. — introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 40 del 2006 — occorre la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

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Cass. civ. n. 22658/2007

In tema di giudizio di cassazione non configura ipotesi di colpa grave — tale da legittimare l’irrogazione, a carico del soccombente, dell’ulteriore somma di cui all’art. 385, quarto comma, c.p.c., introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 40 del 2006 — l’aver proposto come motivo di ricorso, peraltro non esaminato dal collegio giudicante, una questione che presenta nella giurisprudenza della Corte di cassazione aspetti problematici, avendo trovato soluzioni diverse in varie pronunce.

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Cass. civ. n. 4634/2007

Poiché non si rinviene nell’ordinamento una norma che espressamente regoli il regime delle spese del giudizio di merito nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, deve farsi applicazione analogica dell’art. 385, secondo comma, c.p.c. equiparando, ai limitati fini delle spese, tale pronuncia a quella di cassazione senza rinvio; infatti, non è ipotizzabile che venga omessa una regolazione delle spese del giudizio di merito, né che la parte interessata possa instaurare autonomo giudizio per il recupero, ostandovi il principio generale secondo cui le spese devono essere liquidate dal giudice della causa cui si riferiscono.

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Cass. civ. n. 7243/2006

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e sulle spese dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

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Cass. civ. n. 17334/2005

Nel caso in cui la materia del contendere su cui è stata pronunciata la sentenza di merito sia cessata, e la causa prosegua in cassazione solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, la Corte — previa valutazione di fondatezza della originaria domanda — decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere (estinzione del processo e caducazione delle sentenze di merito), pronuncia direttamente in ordine alle spese dell’intero processo in base al combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.

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Cass. civ. n. 4909/2004

Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all’esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il grado di cassazione.

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Cass. civ. n. 9690/2003

Il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d’ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all’esito finale della causa; in particolare, se riforma la sentenza di primo grado, egli ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese sulla base dell’esito finale della lite, ed in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell’intero giudizio, mentre, se rigetta l’appello, è tenuto a provvedere alle sole spese della fase di impugnazione.

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Cass. civ. n. 14075/2002

Nel caso in cui la Corte di cassazione rilevi, nella sentenza resa dal giudice di merito (nella specie, che giudicava a seguito di annullamento con rinvio), il denunciato vizio di omessa pronunzia sul capo delle spese, non trovano applicazione né il disposto dell’art. 384 c.p.c. (nella parte in cui consente la decisione nel merito), il quale non può operare allorché il ricorso venga accolto per vizi in procedendo, né quello di cui all’art. 385 c.p.c., che le attribuisce il potere di provvedere essa stessa sulle spese, il quale presuppone sempre la cassazione senza rinvio o la declaratoria di incompetenza del giudice adito.

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Cass. civ. n. 5987/2001

In tema di spese processuali, la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d’appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell’esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, di pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell’intero giudizio. Più in particolare il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell’intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle fasi d’impugnazione se rigetta l’appello. (Nella specie il giudice di rinvio aveva riliquidato l’indennizzo attribuito dal Tribunale e motivatamente compensato le spese dell’intero giudizio, nonostante che nelle precedenti fasi di merito fossero state emesse statuizioni, non impugnate dal soccombente, favorevoli sul punto alla parte definitivamente vittoriosa. In base all’esposto principio la Cassazione ha ritenuto che la pronuncia del giudice di rinvio, di compensazione totale delle spese processuali, non avesse violato il giudicato interno e che non fosse affetta dal vizio di extrapetizione).

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Cass. civ. n. 10232/2000

La proposizione dell’istanza di regolamento necessario di competenza avverso una sentenza pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese determina l’obbligo, per la Corte di Cassazione investita della questione, di statuire, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 385, comma secondo, c.p.c., anche sulle spese processuali del giudizio dinanzi al giudice di merito (e non soltanto su quelle relative al giudizio per regolamento instaurato dinanzi a sé), senza la necessità che il relativo capo della pronuncia sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, sempre che la Corte stessa dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata, determinandosi, in tal caso, la caducazione di quest’ultima non soltanto in relazione al capo della competenza, ma anche a quello relativo alle spese, in conseguenza dell’effetto espansivo dell’impugnazione di cui all’art. 336, comma primo c.p.c. Qualora, viceversa, la Corte di legittimità non ravvisi una violazione delle norme sulla competenza nella sentenza impugnata, la sua pronuncia, emessa a norma dell’art. 49 c.p.c., non elimina la sentenza del giudice di merito ma, giungendo alla stessa statuizione, si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la relativa decisione sulle spese non ne rimane travolta, e con la conseguenza, ancora, che, in tale ipotesi, nessun provvedimento sulle spese del giudizio di merito compete alla Corte stessa.

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Cass. civ. n. 309/1996

L’art. 385, comma 2, c.p.c., secondo cui la Corte di cassazione, se cassa la sentenza impugnata per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, si riferisce all’ipotesi più comune di accertata incompetenza risalente al giudizio di primo grado. Nel caso in cui invece la sentenza di primo grado, pronunciata da giudice competente, sia stata appellata davanti a giudice privo della relativa competenza, che abbia omesso di rilevare tale difetto, l’annullamento disposto in esito al giudizio di cassazione travolge solo la sentenza d’appello, cosicché la Corte di cassazione deve limitarsi a provvedere solo sulle spese dei giudizi d’appello e di cassazione. (Nella specie in una causa di lavoro promossa nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato il giudice d’appello era stato erroneamente individuato secondo i criteri del foro erariale).

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Cass. civ. n. 1153/1994

Il rigetto del ricorso per cassazione non comporta, in favore della parte intimata che si sia limitata a depositare solo la procura speciale e non abbia partecipato alla discussione, né la liquidazione degli onorari, non costituendo detta procura un elemento unicamente indicativo della prestazione relativa allo studio della controversia, né l’attribuzione delle spese della procura stessa, essendo tale atto rimasto isolato nell’ambito del giudizio di cassazione e dovendosi per conseguenza considerare del tutto superflue le spese relative.

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Cass. civ. n. 161/1991

Con la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, resa in sede di decisione di ricorso ovvero di regolamento di giurisdizione, le S.U. della S.C. hanno il potere di provvedere sulle spese di tutte le fasi del giudizio, incluse quelle in precedenza svoltesi davanti al giudice amministrativo od altro giudice speciale, trattandosi di pronuncia riconducibile nella previsione dell’art. 385 secondo comma c.p.c.

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Cass. civ. n. 3514/1990

Il ricorrente, il cui ricorso sia dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perché non depositato entro il ventesimo giorno dalla sua notifica, è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente.

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Cass. civ. n. 2352/1984

La norma di cui all’art. 385 secondo comma c.p.c., che prevede la liquidazione delle spese di tutti i precedenti giudizi in caso di cassazione per violazione delle norme sulla competenza, si riferisce alle spese in concreto provocate dalla trattazione della questione di competenza, e, pertanto, non è applicabile a quelle provocate dalle questioni di diverso contenuto, condizionate dalla pronuncia (implicitamente od esplicitamente) positiva del giudice del merito sulla competenza negata dalla Suprema Corte, che devono essere riservate al giudice designato.

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Cass. civ. n. 4/1979

La sentenza con la quale la Corte di cassazione, nel cassare senza rinvio la decisione impugnata, ometta di provvedere in ordine alle spese dei precedenti gradi di giudizio, non è viziata da un mero errore materiale, correggibile con la procedura di cui all’art. 288 c.p.c., ma presenta una vera e propria omissione del provvedimento decisorio sull’onere delle spese dei precedenti gradi di giudizio, che potrebbe essere anche di compensazione; essa non è perciò suscettibile di integrazione con la procedura di correzione degli errori materiali.

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Cass. civ. n. 2268/1942

Per la disposizione dell’art. 385 cpv. I del nuovo codice di procedura civile quando la Corte Suprema cassa una sentenza per violazione delle norme sulla competenza, deve provvedere sulle spese anche dei precedenti giudizi, ma può rimettere la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

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