14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5987 del 23 aprile 2001
Testo massima n. 1
In tema di spese processuali, la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d’appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell’esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, di pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell’intero giudizio. Più in particolare il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell’intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle fasi d’impugnazione se rigetta l’appello. [ Nella specie il giudice di rinvio aveva riliquidato l’indennizzo attribuito dal Tribunale e motivatamente compensato le spese dell’intero giudizio, nonostante che nelle precedenti fasi di merito fossero state emesse statuizioni, non impugnate dal soccombente, favorevoli sul punto alla parte definitivamente vittoriosa. In base all’esposto principio la Cassazione ha ritenuto che la pronuncia del giudice di rinvio, di compensazione totale delle spese processuali, non avesse violato il giudicato interno e che non fosse affetta dal vizio di extrapetizione ].
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