Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17334 del 25 agosto 2005

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17334 del 25 agosto 2005

Testo massima n. 1

Nel caso in cui la materia del contendere su cui è stata pronunciata la sentenza di merito sia cessata, e la causa prosegua in cassazione solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, la Corte — previa valutazione di fondatezza della originaria domanda — decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere [ estinzione del processo e caducazione delle sentenze di merito ], pronuncia direttamente in ordine alle spese dell’intero processo in base al combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze