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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7243 del 29 marzo 2006

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7243 del 29 marzo 2006

Testo massima n. 1

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e sulle spese dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

Testo massima n. 2

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso avviso dell’inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell’art. 91 disp. att. c.p.c., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell’ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità.

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