14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9690 del 18 giugno 2003
Testo massima n. 1
Il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d’ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all’esito finale della causa; in particolare, se riforma la sentenza di primo grado, egli ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese sulla base dell’esito finale della lite, ed in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell’intero giudizio, mentre, se rigetta l’appello, è tenuto a provvedere alle sole spese della fase di impugnazione.
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