14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3514 del 27 aprile 1990
Posted at 17:23h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il ricorrente, il cui ricorso sia dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perché non depositato entro il ventesimo giorno dalla sua notifica, è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]