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Articolo 299 Codice di procedura civile — Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Articolo 299 Codice di procedura civile — Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [ 75 c.p.c. ] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all’articolo 163bis [ 125 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21517/2013

La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l’estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).

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Cass. civ. n. 18351/2013

L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, ove sia mancata l’attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo – non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito – posti in essere dopo l’evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli.

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Cass. civ. n. 2433/2011

Per il disposto degli artt. 299 e 300, secondo comma, c.p.c. la morte della parte (avvenuta tra l’emissione della sentenza non definitiva e l’udienza di prosecuzione del giudizio) non determina l’interruzione del processo ove gli unici eredi legittimi (i figli, già costituiti in giudizio in sostituzione della madre, deceduta anteriormente) dichiarino con apposito atto ex art. 300 c.p.c. di voler continuare il processo anche in sostituzione dell’altro genitore deceduto. Ne consegue che il contraddittorio in grado di appello si instaura legittimamente e integralmente nei confronti degli aventi interesse e titolo ove (come nella specie è avvenuto) si proceda (oltre che ad una notifica, non dovuta, nei confronti della parte deceduta) alla corretta notifica nei confronti delle parti costituite, senza alcun richiamo o specificazione della loro qualità di successori a titolo particolare di alcuno o entrambi i genitori, dal momento che tale obbligo non può ritenersi sussistente in seguito alla prosecuzione volontaria del processo e alla novazione soggettiva del rapporto processuale.

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Cass. civ. n. 23042/2009

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., richiamato dall’art. 281 quinquies, dev’essere dichiarata l’interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l’art. 300, quarto comma, seconda parte, c.p.c. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 46, comma tredicesimo, della L. 18 giugno 2009, n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l’evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla L. n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.

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Cass. civ. n. 12483/2007

Poiché, in ipotesi si sopravvenienza del fallimento della parte all’instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l’art. 299 c.p.c. dispone l’interruzione automatica del processo, rilevabile d’ufficio da parte del giudice, deve ritenersi che, analogamente, nell’ipotesi di controversia proposta da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d’ufficio dal giudice, atteso che in tale caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale rispetto al caso previsto dall’art. 299 cit.

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Cass. civ. n. 16020/2004

L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione, dovendosi altresì escludere — a causa dell’estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi — che il procuratore della parte deceduta sia abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c.

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Cass. civ. n. 15735/2004

I «rappresentanti legali» la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività.

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Cass. civ. n. 8988/2003

L’interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. per morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione, da cui può derivare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 305 c.p.c. (in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 307 dello stesso codice), opera anche in appello e pure nei processi nei quali l’altra parte non si sia costituita in giudizio.

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Cass. civ. n. 10569/2002

Quando il mandato al difensore sia stato conferito contestualmente da più parti, la circostanza della morte di una di esse prima della costituzione in giudizio estingue il mandato solo nei confronti di quest’ultima, conservando, invece, la sua validità rispetto alle altre parti conferenti.

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Cass. civ. n. 3661/2001

Se, prima della costituzione in appello, sopravviene la perdita della capacità di stare in giudizio (nella specie: per intervenuta dichiarazione di fallimento) della parte cui sia stata notificata l’impugnazione, il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell’art. 299 c.p.c., applicabile anche in appello ex art. 359 dello stesso codice; né il procuratore della medesima parte è abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c., atteso che detta perdita di capacità produce altresì l’estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi.

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Cass. civ. n. 1646/2001

Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo a mezzo del suo legale rappresentante, se non dichiarato o notificato formalmente dal difensore a norma dell’art. 300 c.p.c. è privo di incidenza sul corso del processo che può proseguire regolarmente nei confronti del rappresentante, al quale, pertanto, vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio.

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Cass. civ. n. 721/2001

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l’interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore ad processum) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell’operato del mandatario).

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Cass. civ. n. 7710/2000

La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall’art. 300 c.p.c., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre. In tal caso si configura, a seguito dell’omessa fissazione dell’udienza per il prosieguo, una fattispecie equiparabile, in via analogica, a quella prevista dall’art. 289 c.p.c. (che prevede l’integrazione ad istanza di parte dei provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali), con il conseguente onere della parte di richiedere al giudice l’integrazione del provvedimento con la fissazione dell’udienza di prosecuzione della causa.

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Cass. civ. n. 12198/1998

Il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.

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Cass. civ. n. 842/1998

La morte della parte prima della sua costituzione in giudizio produce ai sensi dell’art. 299 c.p.c. (applicabile anche in appello ex art. 359 stesso codice) l’automatica interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano le parti ed il giudice, con la conseguenza che tutti gli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere dopo l’evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita e vanno considerati nulli.

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Cass. civ. n. 6915/1997

Il provvedimento che dichiara l’interruzione del processo ha non soltanto la forma, ma anche il contenuto intrinseco di ordinanza, in quanto non pronunzia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso fino alla riassunzione, o, in mancanza di questa, fino all’estinzione, ed ha quindi carattere ordinatorio e preparatorio. Conseguentemente è inammissibile l’appello proposto avverso il provvedimento con il quale il tribunale dichiara interrotto il processo.

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Cass. civ. n. 8498/1996

In caso di successore a titolo universale che intervenga prima del momento che determina l’instaurazione del processo — e cioè della notifica della domanda giudiziale, non surrogabile dalla consegna della citazione all’ufficiale giudiziario per la notifica — non si verifica interruzione del processo, atteso che il rapporto processuale non è ancora sorto, né la costituzione volontaria del soggetto succeduto a quello estinto vale a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza. (Nella specie, la domanda era stata proposta dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ancora esistente al momento della richiesta della notifica, ma non più alla data della notifica della citazione, essendo iniziata la gestione dell’Ente Ferrovie dello Stato ex art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ente il quale si era costituito in giudizio).

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Cass. civ. n. 12172/1995

L’ordinanza di interruzione del processo emessa all’udienza collegiale nelle forme del mero provvedimento presidenziale in luogo dell’ordinanza collegiale, è viziata da mera irregolarità, poiché il vizio di costituzione del giudice, che è deducibile come motivo di gravame, è ipotizzabile unicamente nei confronti dei provvedimenti istruttori, che sono sempre modificabili e revocabili dal giudice che li ha emessi. Ne consegue che l’ordinanza di interruzione del processo è viziata da nullità solo se l’interruzione sia stata pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, essendo irrilevante la forma adottata per la sua emanazione.

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Cass. civ. n. 8584/1994

La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l’interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall’art. 299 c.p.c., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell’ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell’ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell’amministratore nello stadio di vita normale dell’ente che nell’ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all’altro.

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Cass. civ. n. 995/1994

La morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell’atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, determina ipso iure a norma dell’art. 299 c.p.c. l’interruzione del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di rinvio, nonostante detta interruzione automatica conseguente al decesso della parte prima della sua mancata costituzione, è affetta — al pari di ogni altro atto processuale — da nullità insanabile.

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Cass. civ. n. 7688/1993

In caso di morte del rappresentato avvenuta anteriormente all’introduzione del giudizio da parte del rappresentante, ignaro dell’evento, non è invocabile il principio dell’ultrattività del mandato, il quale esplica la sua efficacia con riguardo al rapporto giuridico sostanziale, ma non con riguardo a quello processuale, che non può venire ad esistenza se manca uno dei soggetti che devono esserne titolari.

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Cass. civ. n. 6107/1985

La cessazione della rappresentanza, prevista dall’art. 299 del codice di procedura civile come causa interruttiva del processo riguarda esclusivamente l’ipotesi di rappresentanza legale, conferita direttamente da una disposizione di legge e, quindi, non è riferibile alla rappresentanza volontaria, nascente da mandato. In tal caso la costituzione in giudizio per mezzo di rappresentante non osta a che la qualità di parte e la legittimazione primaria sostanziale e processuale spettino al mandante rappresentato, con la conseguenza che l’estinzione del mandato, se fa venir meno la legittimazione secondaria del mandatario rappresentante, non incide sulla posizione della parte nel processo, la quale continua ad essere costituita, né sulla validità ed efficacia della procura ad litem originariamente conferita al difensore dal mandatario.

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Cass. civ. n. 2148/1983

Ai fini dell’interruzione del processo, il concetto di «rappresentanza legale», di cui all’art. 299 c.p.c., è riferibile soltanto alla rappresentanza dei «soggetti incapaci», mentre gli amministratori ed i liquidatori delle società non sono rappresentanti di un «soggetto incapace», bensì mandatari (rappresentanti volontari) dell’ente collettivo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società, sia nel caso di cambiamento della persona dell’amministratore nello stadio di vita normale della società, sia nell’ipotesi di passaggio della rappresentanza della società dall’amministratore al liquidatore, ancorché la scelta di tale incarico sia caduta eventualmente su persona diversa dall’amministratore e l’attività del nuovo amministratore debba necessariamente rivolgersi a scopi sociali diversi e più limitati.

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