14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18351 del 31 luglio 2013
Testo massima n. 1
L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, ove sia mancata l’attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo – non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito – posti in essere dopo l’evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli.
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