14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 995 del 1 febbraio 1994
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
La morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell’atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, determina ipso iure a norma dell’art. 299 c.p.c. l’interruzione del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di rinvio, nonostante detta interruzione automatica conseguente al decesso della parte prima della sua mancata costituzione, è affetta — al pari di ogni altro atto processuale — da nullità insanabile.
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