17 Mar Articolo 270 Codice di procedura civile — Chiamata di un terzo per ordine del giudice
La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un’udienza che all’uopo egli fissa.
Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9237/2000
La fissazione di un’udienza (ai sensi dell’art. 270 c.p.c.) per la chiamata di un terzo, disposta dal giudice (ex art. 107 c.p.c.) per ragioni di opportunità, non comporta fissazione di alcun termine perentorio, trattandosi dell’indicazione dell’udienza di comparizione del terzo del tutto analoga all’indicazione della udienza stabilita dall’art. 163 n. 7 c.p.c. per l’ordinaria citazione, con la conseguenza che l’inosservanza dell’ordine di chiamata del terzo — e, correlativamente, la mancata comparizione dello stesso all’udienza fissata — non impediscono al giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la fissazione di una nuova udienza di comparizione.
Cass. civ. n. 4000/1985
Per attribuire la qualità di parte all’interventore iussu iudicis non è necessario che egli proponga domande o che queste siano proposte contro di lui.
Quando l’intervento in causa è disposto dal giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c., diventa irrilevante, avuto riguardo al preminente interesse pubblico cui tale disposizione è ispirata, il decorso del termine previsto dall’art. 269 dello stesso codice per l’ipotesi di chiamata in causa del terzo ad istanza di parte.
Cass. civ. n. 5133/1981
La valutazione dell’opportunità di ordinare l’intervento in causa del terzo a norma dell’art. 107 c.p.c. rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado, sia per i limiti temporali stabiliti, per la chiamata di un terzo in causa, dall’art. 269 c.p.c., sia per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione. Da ciò consegue che il mancato uso del relativo potere non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello, il quale, da un lato, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice per l’esercizio di quel potere, esulando tale ipotesi dai motivi di remissione tassativamente previsti dall’art. 354 c.p.c., e, dall’altro, non potrebbe ordinare l’intervento del terzo in appello, ostandovi il divieto di cui all’art. 344 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 3326/1979
L’irritualità dell’introduzione di una domanda, nei confronti del terzo chiamato in causa per ordine del giudice, perché effettuata con atto non notificato, ma solo depositato in cancelleria prima che il terzo medesimo con la notificazione della chiamata assuma la qualità di parte, resta sanata ove quest’ultimo, nel costituirsi, accetti il contraddittorio, difendendosi nel merito.
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