17 Mar Articolo 107 Codice di procedura civile — Intervento per ordine del giudice
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11250/2014
In caso di morte del chiamato in causa “iussu iudicis” ex art. 107 cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado, la relativa legittimazione processuale attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumaci in primo grado. Ne consegue che, qualora l’impugnazione sia notificata al chiamato in causa deceduto e non agli eredi, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta – per violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga “ex se” dagli atti, senza necessità di nuovi accertamenti.
Cass. civ. n. 315/2013
Qualora il giudice ordini l’intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un’ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa “iussu iudicis “, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell’opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale, dell’ulteriore avviso per raccomandata imposto da Corte cost. 22 settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall’ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l’eventuale notifica al terzo stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all’interruzione del processo pendente tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Cass. civ. n. 1291/2012
Quando il convenuto contesti di esser titolare dell’obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non v’è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, in quanto, potendo emettersi la pronunzia di accertamento positivo o negativo della sussistenza di quella titolarità con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Ne consegue che nella indicata ipotesi l’intervento del terzo nel giudizio può esser disposto in corso di causa ex art. 107 c.p.c. solo dal giudice di primo grado nell’esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile, ma qualora l’ordine predetto sia rimasto inosservato e il giudice non abbia provveduto a cancellare la causa dal ruolo a norma dell’art. 270 c.p.c., deve ritenersi che tale ordine sia stato implicitamente revocato.
Cass. civ. n. 3717/2010
La chiamata del terzo “iussu iudicis” di cui all’art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. “processuale”, non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione, salva l’estromissione del chiamato con la sentenza di merito, con la conseguenza che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia partecipato al giudizio di appello, si configura una violazione dell’art. 331 c.p.c., rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, nel quale va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 22419/2008
La chiamata in causa di un terzo ai sensi dell’art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l’opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l’esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità. Ne consegue che il giudice di appello non può far altro che constatare la rituale dichiarazione di intervenuta estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell’inottemperanza all’ordine di chiamata in causa.
Cass. civ. n. 4593/2008
Poichè nella particolare disciplina dell’assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 — ratione temporis applicabile nella specie — la stretta connessione del rapporto risarcitorio e del rapporto assicurativo comporta una situazione di comunanza di cause, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato, così come deve riconoscersi al giudice di primo grado, in applicazione dell’articolo 107 c.p.c., il potere di ordinare l’intervento dell’impresa assicuratrice, sia al fine di un’eventuale estensione nei suoi confronti della domanda attrice, sia in relazione all’eventuale pretesa del convenuto di trasferire a suo carico le conseguenze della propria soccombenza verso il danneggiato, così deve ritenersi altrettanto giustificato l’esercizio del potere discrezionale del giudice di autorizzare la parte a chiamare in causa il terzo assicuratore ai sensi dell’art. 106 c.p.c.
Cass. civ. n. 2901/2008
Il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un’espressa manifestazione di volontà al riguardo.
Cass. civ. n. 13908/2007
In difetto di declinazione, da parte dell’originario convenuto (nella specie, rimasto contumace), della titolarità dell’obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo, il giudice non può, d’ufficio, ipotizzata l’esistenza di un diverso obbligato, ordinare l’intervento in causa del terzo, una tale inziativa manifestando non già il legittimo intento di consentire, nel simultaneus processus l’individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della vocatio in ius da parte attrice.
Cass. civ. n. 13907/2007
Qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l’intervento in causa del terzo, a norma dell’art. 107 c.p.c., in tal modo costituendosi un simultaneus processus diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell’attore.
Cass. civ. n. 13165/2007
Condizione legittimante l’adozione dell’ordine di chiamata in causa di un terzo è la negazione da parte dell’originario convenuto della titolarità passiva della obbligazione azionata e della indicazione in capo al terzo di detta titolarità. Pertanto, qualora il convenuto sia rimasto contumace, il giudice che, di ufficio, ipotizzi la esistenza di un diverso obbligato e ne ordini la sostituzione a quello individuato dall’attore, manifesta non già il legittimo intento di consentire, nel simultaneus procesus la individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della vocatio in iudicio da parte attrice, incorrendo, così, nel vizio di extrapetizione.
Cass. civ. n. 10023/2004
Qualora il convenuto, nel resistere alla domanda attrice, indichi un terzo quale responsabile dei fatti contestati e il giudice, ritenendo la comunione di cause, ordini la chiamata in causa di detto terzo, qualora venga accolta, anche parzialmente, la domanda attrice nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità del terzo, non possono essere poste le spese di lite sostenute dal terzo a carico della parte attrice, ancorché quest’ultima, quale parte più diligente, abbia provveduto a notificare al terzo l’atto di chiamata.
Cass. civ. n. 187/2003
L’attribuzione della qualità di parte all’interventore nel processo iussu iudicis non postula la proposizione di domande da parte del medesimo (né che domande siano, viceversa, formulate nei suoi confronti), essendo, per converso, sufficiente la sua presenza o evocazione in giudizio, che dà per ciò stesso luogo ad una fattispecie di litisconsorzio processuale, con la conseguenza che, pur non potendosi pronunciare condanna del terzo in favore dell’attore, se questi non l’abbia voluta, tuttavia la domanda nei confronti del terzo può essere anche implicita e non può mai considerarsi nuova, sempre che l’intervenuto sia stato disposto in ipotesi di declinazione, da parte dell’originario convenuto, della titolarità dell’obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo e, quindi, al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte obbligata in relazione al titolo azionato con l’atto introduttivo, così che al processo si aggiunga solo una parte e non anche una nuova causa petendi o un diverso petitum.
Cass. civ. n. 10400/2002
La relazione di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore, a meno che il giudice non ordini l’intervento in causa del fideiussore ai sensi dell’art. 107 c.p.c., nel qual caso si realizza una situazione di litisconsorzio necessario di tipo processuale, che produce i medesimi effetti di quello sostanziale.
Cass. civ. n. 4051/2002
L’esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di ordinare, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio, postulando il positivo esito della preliminare indagine circa la ricorrenza dei presupposti che rendono necessaria l’integrazione stessa, comporta che siffatta indagine deve essere svolta con esclusivo riguardo al rapporto quale affermato dall’attore e, pertanto, a prescindere dalla sua reale configurazione giuridica, posto che, iscrivendosi la figura del litisconsorzio nel quadro della legitimatio ad causam, soltanto alla domanda è legittimo fare riferimento per la individuazione dei soggetti coinvolti e per accertare, di conseguenza, la regolarità del contraddittorio.
Cass. civ. n. 14179/1999
Nella controversia instaurata con opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l’opponente contesti l’esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l’insussistenza del rapporto, giacché nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981 — avente ad oggetto soltanto l’accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell’autore dell’illecito amministrativo o dell’obbligato in solido — non sono configurabili situazioni di comunanza di causa ovvero ipotesi di chiamata in garanzia.
Cass. civ. n. 5983/1999
L’intervento in causa iussu iudicis (art. 107 c.p.c.), determinando una forma di litisconsorzio meramente processuale, può essere disposto (a differenza che nell’ipotesi disciplinata dal precedente art. 102 del codice di rito) sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, e non richiede, pertanto, che il rapporto sostanziale sia comune ed indivisibile rispetto ai soggetti chiamati.
Cass. civ. n. 8473/1995
L’intervento in causa per ordine del giudice, ex art. 107 c.p.c., ha lo scopo di estendere gli effetti sostanziali del giudicato al terzo, cui il rapporto sostanziale controverso sia comune, ovvero sia connesso per il titolo o per l’oggetto con l’altro rapporto in cui il medesimo si trovi con l’attore o con il convenuto, pertanto, il chiamato in causa è sempre legittimato a proporre impugnazione incidentale adesiva a quella principale od incidentale della parte (attore o convenuto), per evitare che il giudicato sul detto rapporto possa produrre effetti pregiudizievoli su quello ad esso connesso, intercorrente tra lui e la parte al cui gravame aderisce; egli può, invece, impugnare la sentenza, in via principale od in via incidentale autonoma, nella sola ipotesi in cui sia risultato in tutto od in parte soccombente, rispetto alle proprie conclusioni, formulate in modo autonomo, ovvero a pretese fatte valere direttamente contro di lui. (Nella specie, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da una società, il giudice ordinò la chiamata in causa dell’amministratore unico della stessa. Il tribunale accolse l’opposizione e condannò la società e l’amministratore, in persona, a rimborsare all’ingiunto le spese processuali. La sentenza fu confermata in grado d’appello, con decisione impugnata per cassazione dal solo amministratore, nella sua qualità di chiamato in causa per ordine del giudice. In applicazione del principio di diritto di cui alla massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che la sola società sarebbe stata legittimata a proporlo, mentre l’amministratore avrebbe potuto proporre ricorso incidentale adesivo a quello principale nella sola ipotesi in cui la società lo avesse formulato, oppure avrebbe potuto proporre anche ricorso principale, ma solo nei confronti di quella parte della statuizione con la quale era stato condannato, in solido con la società, a rimborsare all’ingiunto le spese del giudizio d’appello).
Cass. civ. n. 7083/1995
L’intervento in causa iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c., può essere disposto dal giudice in qualsiasi momento, ma solo nel giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello. Detto intervento — che va disposto quando il giudice ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo, al quale la causa è comune — si ricollega ad una facoltà del giudice (di primo grado), il cui esercizio (in senso positivo o in senso negativo) coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, non sindacabili in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 5082/1995
L’intervento iussu iudicis, rispondendo ad un interesse di ordine pubblico che trascende quello delle stesse parti originarie o dei terzi, e cioè all’interesse superiore della giustizia ad attuare l’economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori, può essere ritualmente disposto, sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, né, in particolare, in sede di legittimità, anche nel caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo.
Cass. civ. n. 459/1982
Il terzo chiamato in causa iussu iudicis — sia quando l’ordine del giudice si ricollega a ragioni di semplice opportunità, sia, ed a maggior ragione, quando esso è dettato dall’esigenza di assicurare l’integrità del contraddittorio — assume nel processo una posizione autonoma, tale da consentirgli di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite, salvo il limite generale della proposizione delle stesse con l’atto di costituzione in giudizio.
Cass. civ. n. 4247/1978
L’interveniente in causa iussu iudicis acquista la qualità di parte indipendentemente dalla circostanza che egli proponga domande, o che queste siano proposte nei suoi confronti, e, pertanto, mentre può impugnare la sentenza, in via principale od incidentale autonoma, solo se risulti in tutto od in parte soccombente rispetto a proprie autonome conclusioni, è in ogni caso legittimato a proporre impugnazione incidentale adesiva all’impugnazione principale od incidentale della parte con la quale abbia quella comunanza di interesse che ha costituito il presupposto della sua chiamata in causa.
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