14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13165 del 5 giugno 2007
Testo massima n. 1
Condizione legittimante l’adozione dell’ordine di chiamata in causa di un terzo è la negazione da parte dell’originario convenuto della titolarità passiva della obbligazione azionata e della indicazione in capo al terzo di detta titolarità. Pertanto, qualora il convenuto sia rimasto contumace, il giudice che, di ufficio, ipotizzi la esistenza di un diverso obbligato e ne ordini la sostituzione a quello individuato dall’attore, manifesta non già il legittimo intento di consentire, nel simultaneus procesus la individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della vocatio in iudicio da parte attrice, incorrendo, così, nel vizio di extrapetizione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]