14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 776 del 20 gennaio 2004
Posted at 17:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
La parte che non abbia provveduto alla chiamata del terzo in giudizio nelle forme e nei termini fissati dall’art. 269, comma I c.p.c. non può denunciare, in sede di gravame [ appello o cassazione ], la mancata concessione di un termine per effettuare detta chiamata ex art. 269, comma II, c.p.c., ovvero il mancato esercizio del potere di ordinare l’intervento di detto terzo a norma del precedente art. 107, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado.
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