Cass. civ. n. 4000 del 2 luglio 1985

Testo massima n. 1


Per attribuire la qualità di parte all'interventore iussu iudicis non è necessario che egli proponga domande o che queste siano proposte contro di lui.

Testo massima n. 2


Quando l'intervento in causa è disposto dal giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., diventa irrilevante, avuto riguardo al preminente interesse pubblico cui tale disposizione è ispirata, il decorso del termine previsto dall'art. 269 dello stesso codice per l'ipotesi di chiamata in causa del terzo ad istanza di parte.