14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9237 del 12 luglio 2000
Testo massima n. 1
La fissazione di un’udienza [ ai sensi dell’art. 270 c.p.c. ] per la chiamata di un terzo, disposta dal giudice [ ex art. 107 c.p.c. ] per ragioni di opportunità, non comporta fissazione di alcun termine perentorio, trattandosi dell’indicazione dell’udienza di comparizione del terzo del tutto analoga all’indicazione della udienza stabilita dall’art. 163 n. 7 c.p.c. per l’ordinaria citazione, con la conseguenza che l’inosservanza dell’ordine di chiamata del terzo — e, correlativamente, la mancata comparizione dello stesso all’udienza fissata — non impediscono al giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la fissazione di una nuova udienza di comparizione.
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