Art. 256 – Codice di procedura civile – Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. [Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19357/2016
L'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende, di per sé, veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile perché, indipendentemente dalla formula assolutoria, non viene meno in capo al giudice civile il potere-dovere di valutarne l'attendibilità, subendo deroghe il principio della libera valutazione delle prove nei soli casi stabiliti dalla legge. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/01/2014).
Cass. civ. n. 647/2008
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. (nella rispettiva formulazione applicabile, "ratione temporis", a controversia instaurata nel 1984), per la sospensione necessaria del giudizio civile non è sufficiente la sola proposizione della denuncia per falsa testimonianza o la trasmissione della relativa "notitia criminis" da parte del giudice civile, occorrendo anche, in base al secondo comma del citato art. 3 cod. proc. pen., che la conseguente azione penale sia effettivamente iniziata e che la cognizione del reato influisca sulla decisione della controversia civile. (Rigetta, Trib. Avellino, 4 Luglio 2003).
Cass. civ. n. 7998/1990
La circostanza che il teste, in relazione ai fatti sui quali viene chiamato a deporre, si possa trovare nell'alternativa di ammettere o negare la commissione di un reato, non implica di per sé incapacità a testimoniare, non rientrando nelle previsioni dell'art. 246 c.p.c., né invalidità della testimonianza, ma spiega rilevanza solo sotto il diverso profilo dell'eventuale giustificazione del rifiuto della deposizione, a norma dell'art. 256 c.p.c., ovvero della valutazione dell'attendibilità della deposizione medesima.
Cass. civ. n. 3674/1981
Per i testimoni assunti nel processo civile, mentre l'accertamento del reato di falsa testimonianza vieta al giudice civile di tener conto della deposizione del teste riconosciuto falso, essendo l'inattendibilità di costui effetto necessario della relativa condanna, nell'ipotesi, invece, di assoluzione del teste dal menzionato reato, con sentenza irrevocabile, è rimessa al prudente apprezzamento di detto giudice la valutazione della sua attendibilità.
Cass. civ. n. 1322/1948
Pur non risultando sufficienti elementi per l'applicazione degli artt. 246 (rilevante la incapacità a testimoniare di persone che abbiano giuridico interesse a partecipare al giudizio) e 256 del codice di procedura civile (sulla perseguibilità in giudizio penale dei testi falsi o reticenti) all'insindacabile potere del giudice di valutazione del materiale probativo non è vietato di dubitare della veridicità di un teste, o negargli fede, per le particolari relazioni che egli abbia con i soggetti o con l'oggetto del giudizio.