17 Mar Articolo 256 Codice di procedura civile — Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. [ Il giudice può anche ordinare l’arresto del testimone ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7998/1990
La circostanza che il teste, in relazione ai fatti sui quali viene chiamato a deporre, si possa trovare nell’alternativa di ammettere o negare la commissione di un reato, non implica di per sé incapacità a testimoniare, non rientrando nelle previsioni dell’art. 246 c.p.c., né invalidità della testimonianza, ma spiega rilevanza solo sotto il diverso profilo dell’eventuale giustificazione del rifiuto della deposizione, a norma dell’art. 256 c.p.c., ovvero della valutazione dell’attendibilità della deposizione medesima.
Cass. civ. n. 3674/1981
Per i testimoni assunti nel processo civile, mentre l’accertamento del reato di falsa testimonianza vieta al giudice civile di tener conto della deposizione del teste riconosciuto falso, essendo l’inattendibilità di costui effetto necessario della relativa condanna, nell’ipotesi, invece, di assoluzione del teste dal menzionato reato, con sentenza irrevocabile, è rimessa al prudente apprezzamento di detto giudice la valutazione della sua attendibilità.
Cass. civ. n. 1322/1948
Pur non risultando sufficienti elementi per l’applicazione degli artt. 246 (rilevante la incapacità a testimoniare di persone che abbiano giuridico interesse a partecipare al giudizio) e 256 del codice di procedura civile (sulla perseguibilità in giudizio penale dei testi falsi o reticenti) all’insindacabile potere del giudice di valutazione del materiale probativo non è vietato di dubitare della veridicità di un teste, o negargli fede, per le particolari relazioni che egli abbia con i soggetti o con l’oggetto del giudizio.
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