Cass. civ. n. 3674 del 6 giugno 1981

Testo massima n. 1


Per i testimoni assunti nel processo civile, mentre l'accertamento del reato di falsa testimonianza vieta al giudice civile di tener conto della deposizione del teste riconosciuto falso, essendo l'inattendibilità di costui effetto necessario della relativa condanna, nell'ipotesi, invece, di assoluzione del teste dal menzionato reato, con sentenza irrevocabile, è rimessa al prudente apprezzamento di detto giudice la valutazione della sua attendibilità.

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