14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3674 del 6 giugno 1981
Posted at 17:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per i testimoni assunti nel processo civile, mentre l’accertamento del reato di falsa testimonianza vieta al giudice civile di tener conto della deposizione del teste riconosciuto falso, essendo l’inattendibilità di costui effetto necessario della relativa condanna, nell’ipotesi, invece, di assoluzione del teste dal menzionato reato, con sentenza irrevocabile, è rimessa al prudente apprezzamento di detto giudice la valutazione della sua attendibilità.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]