17 Mar Articolo 255 Codice di procedura civile — Mancata comparizione dei testimoni
Se il testimone regolarmente intimato [ 104 disp. att. ] non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva . Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro . In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.
Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali [ 105 disp. att. ], il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo [ 203 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1020/2013
Nell’ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l’accompagnamento coattivo, ai sensi dell’art. 255 c.p.c., l’onere di citare i testimoni all’udienza cui il giudice abbia rinviato per l’assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.c., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa “ratio” alla base, da un lato, dell’art. 104 (nonché degli artt. 208 e 250 c.p.c.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall’altro, dell’art. 255 c.p.c., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo.
Cass. civ. n. 811/1952
È incensurabile l’apprezzamento del giudice di merito circa la impossibilità di presentarsi del testimone la cui abitazione o il cui ufficio si trovi fuori della circoscrizione del tribunale, e sulla necessità quindi di delegare all’esame il pretore del luogo, secondo la disposizione contenuta nell’art. 255, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 810/1951
In caso di mancata comparizione di un teste non intimato a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte può evitare la decadenza ove dimostri la sua mancanza di colpa.
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