Cass. civ. n. 810 del 6 aprile 1951
Testo massima n. 1
In caso di mancata comparizione di un teste non intimato a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte può evitare la decadenza ove dimostri la sua mancanza di colpa.
In caso di mancata comparizione di un teste non intimato a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte può evitare la decadenza ove dimostri la sua mancanza di colpa.