17 Mar Articolo 254 Codice di procedura civile — Confronto dei testimoni
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3665/1985
La valutazione dell’opportunità ed utilità di procedere al confronto dei testimoni è affidata alla discrezionalità del giudice del merito, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 3816/1981
L’art. 254 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore, riguardo al confronto tra testi, una mera facoltà discrezionale, la quale, per sua stessa natura, importa sia il potere di disporre il confronto, sia quello di recedere dall’anteriore disposizione per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, ivi compresa l’eventuale opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa, motivi tutti suscettibili di controllo ed apprezzamento da parte del collegio e dei giudici del merito in genere, sia di primo grado che di appello, ma non di sindacato in sede di cassazione.
Cass. civ. n. 1897/1972
Il confronto dei testimoni già escussi, previsto dall’art. 254 c.p.c., non è un autonomo mezzo di prova e concerne una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è perciò suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 1229/1967
Non è ammesso il confronto tra un teste escusso e un altro che non si è presentato, né il confronto tra un teste e una parte.
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