17 Mar Articolo 253 Codice di procedura civile — Interrogazioni e risposte
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231 [ 107 disp. att. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5548/2010
La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali.
Cass. civ. n. 12828/2003
Poiché il verbale di udienza costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute, la mancata sottoscrizione da parte dei testimoni delle dichiarazioni da essi rese e riportate a verbale, o la mancata lettura da parte del giudice della verbalizzazione delle loro dichiarazioni costituisce mera irregolarità della prova testimoniale e non già nullità della stessa, potendo presumersi, fino a querela di falso, che quanto riportato a verbale corrisponda a quanto dichiarato al giudice da parte dei testimoni.
Cass. civ. n. 2013/1992
La nullità di un atto processuale è irrilevante se, una volta eccepita e dichiarata, l’atto venga rinnovato nelle forme di legge, salva la verificazione di una decadenza; né, ove l’atto viziato sia consistito nell’assunzione di una prova testimoniale, determina alcuna invalidità o inattendibilità della successiva deposizione il fatto che il teste abbia in questa effettuato riferimenti o richiami a quella precedente.
Cass. civ. n. 2401/1976
Il giudice, usando della facoltà concessa dal secondo comma dell’art. 253 del codice di procedura civile, ben può rivolgere al teste, d’ufficio o su istanza delle parti, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a deporre. Tale facoltà non può estendersi sino al punto di supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso. Tuttavia, ove siffatto limite sia stato valicato, la nullità che potrebbe derivarne non è rilevabile d’ufficio dal giudice, e la parte che implicitamente, con il proprio contegno processuale, o esplicitamente abbia rinunciato a dolersi dell’inosservanza di regole e formalità relative alla deduzione ed escussione della prova testimoniale, non può successivamente elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, dovendosi ritenere sanata detta inosservanza per effetto di acquiescenza.
Cass. civ. n. 761/1976
La facoltà, attribuita al giudice dall’art. 253 c.p.c., di rivolgere al testimone, anche d’ufficio, domande di chiarimento, può esercitarsi soltanto nell’ambito dei fatti specificati nei capitoli di prova articolati dalle parti, sicché è da escludere che la genericità o l’incompletezza su aspetti essenziali dei fatti ivi dedotti sia sanabile in sede di espletamento della prova, mediante esercizio della facoltà di cui alla norma citata.
Cass. civ. n. 446/1976
Qualora la parte che abbia interesse a dolersi dell’inosservanza delle formalità relative alla deduzione o all’escussione della prova testimoniale, vi rinunci, anche implicitamente, non opponendosi all’espletamento della prova stessa ovvero discutendo delle risultanze di essa o della rilevanza rispetto al merito della controversia, ogni nullità va considerata sanata per acquiescenza e, sotto questo profilo, non può essere neppure fatta valere in sede d’impugnazione.
Cass. civ. n. 414/1976
Nella fase di assunzione della prova testimoniale è consentito al giudice estendere l’indagine anche a circostanze non specificamente dedotte, purché attinenti ai fatti articolati, sempre che non vi sia opposizione della parte interessata. In tal caso l’acquisizione delle nuove risultanze può essere utilizzata ai fini della decisione della controversia.
Cass. civ. n. 1775/1975
In tema di prova testimoniale, mentre i dettagli dei fatti da provare possono essere precisati dal giudice o dalla parte nel corso dell’assunzione della prova, non è consentita, al contrario, nella formulazione dei capitoli di prova, l’omissione dei fatti indispensabili per sorreggere le allegazioni della parte.
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