14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2013 del 18 febbraio 1992
Posted at 17:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
La nullità di un atto processuale è irrilevante se, una volta eccepita e dichiarata, l’atto venga rinnovato nelle forme di legge, salva la verificazione di una decadenza; né, ove l’atto viziato sia consistito nell’assunzione di una prova testimoniale, determina alcuna invalidità o inattendibilità della successiva deposizione il fatto che il teste abbia in questa effettuato riferimenti o richiami a quella precedente.
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