17 Mar Articolo 252 Codice di procedura civile — Identificazione dei testimoni
Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, [ la paternità ], l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.
Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari . Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4404/1998
La parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. (Nella specie, l’appellante, contumace in primo grado, aveva, in sede di appello, proposto eccezione di irritualità, per difetto di indicazione dei testimoni — giusto disposto dell’art. 252 c.p.c. — della prova testimoniale esperita in primo grado. La S.C., nel confermare la pronuncia del giudice di merito, ha sancito il principio di diritto di cui in massima, aggiungendo, ancora, che la prescrizione di cui al ricordato art. 252, non attenendo all’ordine pubblico, deve essere necessariamente eccepita dalla parte, che ne ha facoltà «nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso», ex art. 157 del codice di rito — disposizione, quest’ultima, all’evidenza riferita allo stesso grado del processo nel quale la nullità si sia verificata —, con conseguente sanatoria del vizio sia nei confronti del convenuto costituito, ma intempestivo nella proposizione dell’eccezione, sia, a più forte ragione, del convenuto contumace).
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