Cass. civ. n. 1188 del 19 gennaio 2007
Testo massima n. 1
La valutazione della sussistenza o meno dell'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è rimessa - così come quella inerente all'attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Cassa senza rinvio, App. Milano, 27 settembre 2002).