Art. 251 – Codice di procedura civile – Giuramento dei testimoni
I testimoni sono esaminati separatamente.
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e legge la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «Lo giuro».
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 22330/2007
Con l'impugnazione in sede di legittimità della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante incidentale, qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi.
Cass. civ. n. 11386/1999
La mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 c.p.c. non comporta, in difetto di una espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato.
Cass. civ. n. 7800/1993
L'escussione di un teste che abbia assistito alle deposizioni dei testimoni precedentemente sentiti, in violazione del disposto dell'art. 251, primo comma, c.p.c. — secondo cui i testimoni sono esaminati separatamente — non comporta la nullità della prova, atteso che l'inosservanza di tale disposizione rileva solo ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste (riservata al giudice del merito) e non attiene alla sussistenza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 6494/1990
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore le persone che debbono essere sentite dal giudice non prestano il giuramento previsto in tema di assunzione della prova testimoniale dall'art. 251 c.p.c., poiché esse riferiscono al giudice, oltre che fatti, anche opinioni e giudizi sulla situazione a lui sottoposta, in funzione dei particolari rapporti e della peculiare posizione assunta nei confronti del minore.
Cass. civ. n. 2572/1962
L'inosservanza di forme degli atti processuali non importa pronuncia di nullità se la nullità non è comminata dalla legge, salvo che tale inosservanza non impedisca il raggiungimento dello scopo; non possono pertanto essere dichiarate nulle le deposizioni testimoniali raccolte dal giudice senza la preventiva ammonizione ed anche senza il previo giuramento.