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Articolo 231 Codice di procedura civile — Risposta

Articolo 231 Codice di procedura civile — Risposta

La parte interrogata deve rispondere personalmente . Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3244/2009

Le ammissioni rese in sede di interrogatorio formale, ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli artt. 2733 e 2734 c.c., e debbono pertanto essere oggetto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice.

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Cass. civ. n. 9840/1999

In assenza di confessione l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.

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Cass. civ. n. 7162/1990

L’interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale, atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso personalmente ed oralmente (art. 231 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 295/1987

Le dichiarazioni rese dalla parte interrogata non possono costituire prova a favore di chi le rende ma solo a carico dello stesso, ove integrino gli estremi della confessione.

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Cass. civ. n. 2454/1979

La risposta data dalla parte all’interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l’onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, che, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell’inesistenza di tali fatti.

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Cass. civ. n. 2971/1967

La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 231 e 253 c.p.c. — secondo cui, in sede di interrogatorio e di prova testimoniale, non è consentito di valersi di note e di appunti — non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo le relative norme sancite a tutela di interessi privati.

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