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Articolo 230 Codice di procedura civile — Modo dell’interrogatorio

Articolo 230 Codice di procedura civile — Modo dell’interrogatorio

L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell’ordinanza che lo ammette [ 102 disp. att. ].

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date [ 2734 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4486/2011

L’interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall’interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall’interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.

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Cass. civ. n. 20104/2009

In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione. (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall’ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).

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Cass. civ. n. 19435/2008

In tema di prova della simulazione tra le parti la legge, mentre vieta (tranne determinati casi) la prova per testimoni e per presunzioni, non vieta, invece, l’interrogatorio formale che abbia per oggetto negozi per i quali non sia richiesto l’atto scritto “ad substantiam”. Infatti, le limitazioni poste – nei rapporti anzidetti – dal secondo comma dell’art 1417 cod. civ riguardano soltanto la prova testimoniale e, correlativamente (ai sensi dell’art. 2729, comma secondo, cod.civ.), quella per presunzioni e non anche il suddetto mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale della controparte, attesi il carattere di piena prova legale della confessione e l’inesistenza, per questa, di una disposizione corrispondente a quella della simulazione diretta non ad accertare un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, bensì a ricercare la verità reale contro quella formale risultante dall’atto scritto. Peraltro, attraverso le risposte date dall’interessato in sede di interrogatorio formale, può essere utilmente acquisita sia la prova piena che un principio di prova, nel caso in cui le risposte siano tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto.

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Cass. civ. n. 24370/2006

Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio. (La Corte ha confermato sul punto la sentenza di merito, correggendone però la motivazione ex art. 384, secondo comma, c.p.c.: laddove il giudice di merito aveva ritenuto superfluo l’interrogatorio formale facendo una valutazione prognostica sull’improbabilità che la parte rendesse, in sede di interrogatorio, dichiarazioni completamente contrastanti con le argomentazioni più volte ribadite negli scritti difensivi, la Corte ha ritenuto che dalla sentenza si potesse desumere la già acquisita sussistenza di elementi di prova sufficienti a fondare la decisione).

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Cass. civ. n. 8544/2000

L’interrogatorio formale essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito è sempre ammissibile, purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigatorio.

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Cass. civ. n. 9840/1999

In assenza di confessione l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.

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Cass. civ. n. 10077/1998

La valutazione del giudice in ordine all’amminissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti la detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione.

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Cass. civ. n. 1088/1995

L’interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente; con la conseguenza che, in un rapporto processuale con pluralità di parti, l’interrogatorio non può essere deferito, da una parte all’altra, su un punto dibattuto, nel medesimo processo, tra il deferente e il terzo, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all’eventuale risposta affermativa dell’interrogato, né potendosi trarre elementi di prova dalla mancata risposta, per ritenere accertati fatti che si risolvano a svantaggio dell’altra parte processuale.

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Cass. civ. n. 5884/1993

L’ammissione dell’interrogatorio formale non può essere negata, assumendosene l’inconcludenza, per il solo fatto che la parte interroganda abbia, in atti processuali pregressi, smentito quanto dedotto in interrogatorio, in quanto lo scopo dell’interrogatorio formale è proprio quello di provocare la confessione della parte.

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Cass. civ. n. 8879/1987

L’interrogatorio libero delle parti, non essendo preordinato a provocare la confessione della parte, non costituisce un mezzo di prova e le dichiarazioni in esso contenute devono considerarsi elementi chiarificatori e sussidiari di convincimento sia nel processo del lavoro, pur dovendosi ammettere la piena validità delle suddette dichiarazioni a formare il convincimento del giudice allorquando riguardino fatti che possono essere conosciuti soltanto dalle parti in causa.

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Cass. civ. n. 1419/1987

La differenza tra simulazione assoluta e simulazione relativa assume rilevanza, anche ai fini probatori, qualora con quest’ultima si intenda far valere il contratto dissimulato, ma non quando si miri a far dichiarare l’inefficacia del negozio simulato, stante l’indipendenza tra la questione dell’inesistenza del secondo e quella dell’efficacia o meno del primo con la conseguenza che la prima è indipendente dalla seconda e gli effetti meramente negativi della simulazione si producono indipendentemente dal concorso o meno dei requisiti di sostanza e di forma necessari alla validità del negozio dissimulato. Pertanto, nel caso di azione od eccezione con la quale la parte deduca la simulazione di un contratto di compravendita siccome dissimulante una donazione, nulla per difetto di forma, da essa fatta all’altra parte, non può ritenersi inammissibile una prova per interrogatorio formale solo per la sua supposta inidoneità a provare il negozio dissimulato e la nullità dello stesso per mancanza dei particolari requisiti di forma prescritti, qualora il deducente si proponga di dimostrare, con tale mezzo, la simulazione della compravendita e, quindi, la insussistenza del dovere di adempiere le obbligazioni nascenti da un contratto mai venuto in essere.

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Cass. civ. n. 4651/1985

L’interrogatorio formale ed il giuramento decisorio sono ammissibili non solo al fine di provare la simulazione inter partes, ma anche per dimostrare in genere l’esistenza di fatti o circostanze diversi o contrastanti con il contenuto dell’atto scritto.

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Cass. civ. n. 5761/1981

Non può provarsi mediante confessione un atto per il quale sia richiesta ad substantiam la forma scritta.

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Cass. civ. n. 4704/1981

È ammissibile inter partes l’interrogatorio formale deferito per provocare la confessione giudiziale della simulazione di un contratto di trasferimento immobiliare, sempre che ove trattisi di simulazione relativa, esista nel negozio apparente il requisito di forma richiesto per il negozio dissimulato, ovvero si abbia di mira l’accertamento di rapporti non originati dal rapporto simulatorio e che a esso sopravvivano indenni.

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Cass. civ. n. 1443/1981

Poiché l’interrogatorio non formale è un mezzo diretto esclusivamente a chiarire e precisare i fatti di causa, le risposte date dalla parte nel corso di esso non hanno valore di confessione, bensì costituiscono elementi sussidiari di convincimento, liberamente valutabili dal giudice per trarne argomento di conforto o di indebolimento delle risultanze probatorie già acquisite.

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Cass. civ. n. 2638/1979

L’illegittimità dell’ordinanza di ammissione contemporanea dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale sulle stesse circostanze di fatto, nella parte in cui ritiene rilevante, ai fini del decidere, il secondo mezzo istruttorio prima dell’accertamento dell’esito negativo dell’interrogatorio, non si estende al contestuale provvedimento di concessione di un termine perentorio all’istante per l’indicazione dei testi da escutere. Non esiste, infatti, un rapporto di interdipendenza fra le due parti dell’atto per cui l’invalidità dell’una (ammissione della prova testimoniale) si comunichi inevitabilmente all’altra (concessione di un termine per l’indicazione dei testi) a norma dell’art. 159 c.p.c. Fra quei due provvedimenti esiste, invece, un rapporto di necessaria gradualità, nel senso che l’indicazione specifica dei testimoni e dei capitoli, sui quali ciascuno di essi deve essere interrogato, deve precedere l’ammissione della prova testimoniale: anche sotto questo profilo il primo provvedimento, funzionalmente anteriore al secondo, conserva la propria validità, ai sensi del già citato art. 159 c.p.c.

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Cass. civ. n. 697/1967

La deduzione di prova per interrogatorio formulata nella comparsa conclusionale non è ammissibile, anche se abbia ad oggetto fatti che potrebbero dar luogo ad un giudizio di revocazione.

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