14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1088 del 30 gennaio 1995
Testo massima n. 1
L’interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente; con la conseguenza che, in un rapporto processuale con pluralità di parti, l’interrogatorio non può essere deferito, da una parte all’altra, su un punto dibattuto, nel medesimo processo, tra il deferente e il terzo, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all’eventuale risposta affermativa dell’interrogato, né potendosi trarre elementi di prova dalla mancata risposta, per ritenere accertati fatti che si risolvano a svantaggio dell’altra parte processuale.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]